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Con le recenti modifiche del quadro normativo sulla gestione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’assunzione del principio ‘open by default’, effetto della conversione in legge dell’Art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179  che modifica l’art.52 del Codice dell’Amministrazione Digitale, sono opportune alcune considerazioni per l’attività di monitoraggio sullo stato dell’open data in Italia.

 

A partire dal 18 marzo 2013, scadenza dei novanta giorni previsti dalla Legge, dati e documenti pubblicati online dalle amministrazioni titolari – senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come dati aperti, quindi dati che possono essere liberamente acquisiti da chiunque e riutilizzabili anche per fini commerciali. Il concetto di open data, inteso come subset del più ampio concetto di PSI (public sector information), nel contesto italiano assume un rilievo molto più evidente, i due concetti diventano per certi versi molto vicini tra loro.

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